Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge, composto da diciassette articoli, suddivisi in quattro capi, è inteso a modificare talune disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, Istituti di formazione e onorificenze, in relazione ad esigenze di aggiornamento della relativa disciplina per il conseguimento di più soddisfacenti livelli di efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1 della legge n. 331 del 2000.
      In particolare, l'articolo 1, comma 1, fissa a diciotto anni l'età minima per l'arruolamento nelle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. La disposizione è intesa a uniformare la disciplina in materia di età minima per il reclutamento con l'elevazione a diciotto anni anche nei limitati casi in cui ancora è previsto il

 

Pag. 2

limite di diciassette anni (allievi ufficiali frequentatori delle accademie militari, allievi marescialli delle Forze armate e allievi carabinieri in casi eccezionali), conformando il quadro giuridico a quanto di fatto già praticato negli ultimi anni. L'intervento, pienamente rispondente alla Convenzione sui diritti del fanciullo e al relativo Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, ratificati dall'Italia ai sensi delle leggi 27 maggio 1991, n. 176, e 11 marzo 2002, n. 46, consente di accogliere la specifica raccomandazione formulata all'Italia, nel giugno 2006, dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo in sede di osservazioni conclusive al I Rapporto presentato dall'Italia ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo citato.
      Il comma 2 chiarisce che l'età minima per l'arruolamento, di cui al comma 1, e l'età massima prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, devono essere possedute alla data di inizio dei corsi di formazione.
      Il comma 3 prevede una deroga al citato limite minimo di età, circoscritta ai soli militari reclutati nei gruppi sportivi. La disposizione è intesa a consentire l'ingresso nei gruppi sportivi di giovani atleti promettenti, le cui doti possono essere valorizzate e sostenute dall'appartenenza alle Forze armate. Al fine di assicurare, in ogni caso, il pieno rispetto dei vincoli internazionali e la coerenza con la disciplina generale introdotta dal comma 1, è previsto il divieto di impiegare tali soggetti in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
      Il comma 4 chiarisce che per i frequentatori delle scuole militari continua ad applicarsi il limite del sedicesimo anno di età ai fini dell'iscrizione. Le scuole militari sono attualmente quattro: le scuole militari dell'Esercito «Nunziatella» con sede a Napoli e «Teuliè» con sede a Milano (articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 464 del 1997), la scuola navale militare «Francesco Morosini» con sede a Venezia (articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 464 del 1997 e regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302) e la scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» con sede a Firenze (articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 464 del 1997 e regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 12 maggio 2006, n. 212). Presso di esse vengono svolti i corsi di studio relativi al triennio del liceo classico e del liceo scientifico, integrati da corsi in materie militari.
      L'articolo 2 modifica le disposizioni in materia di licenze e assenze per malattia previste dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, riguardante il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, al fine di adeguarle a quelle di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, relative al personale che presta servizio presso le ambasciate e gli uffici degli addetti militari. Le modifiche introdotte sono intese a eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento attualmente esistente tra categorie di personale che risultano sostanzialmente paritetiche, in quanto accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero di lunga durata. La disciplina proposta prevede:

          a) in materia di licenza ordinaria, la durata di trenta giorni lavorativi, in luogo degli attuali trenta giorni di calendario per gli ufficiali e i sottufficiali e venti giorni per i militari di truppa, nonché la fruizione di quattro giornate di riposo ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, in linea con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 838 del 1973;

          b) con riguardo alle assenze per infermità, la corresponsione del trattamento economico in misura intera per i primi quarantacinque giorni e la sospensione per il restante periodo, in luogo dell'attuale sospensione per tutta la durata del periodo, in linea con quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera a), della legge n. 838 del 1973.

 

Pag. 3

      L'articolo 3 è inteso a risolvere dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)». La disposizione in esame prevede che l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge n. 78 del 1983, sia corrisposta anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli enti e i reparti elencati nel medesimo articolo 3. I dubbi sorti riguardano l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'indennità, in quanto nella dizione «posizione di forza amministrata», a cui fa riferimento la disposizione, potrebbe rientrare non solo il personale militare, ma anche il personale civile. La disposizione in esame chiarisce che l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna può essere corrisposta, nell'ambito del personale che si trovi nella posizione di forza amministrata, al solo personale militare. A favore dell'interpretazione nel senso proposto dalla disposizione in esame militano i seguenti argomenti:

          1) l'indennità di impiego operativo è un istituto di trattamento economico peculiare del personale militare. L'articolo 1 della legge n. 78 del 1983 («Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»), infatti, sotto la rubrica «Area di applicazione», nel prevedere che al personale militare compete un peculiare trattamento economico in relazione alla specificità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni (speciale stato giuridico, di carriera e di impiego, particolari requisiti di idoneità psico-fisica, assoluta e permanente disponibilità al servizio e alla mobilità di lavoro e di sede, specialità della disciplina, selettività dell'avanzamento, limiti di età), istituisce a favore di detto personale le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio;

          2) riguardo al personale civile, per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi è previsto, invece, l'utilizzo delle risorse del Fondo unico di amministrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'accordo 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, relativo al personale del comparto «Ministeri»;

          3) l'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non può considerarsi applicabile al personale civile, in quanto è inserito in un provvedimento di concertazione inteso a disciplinare esclusivamente i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995), essendo stato adottato secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (recante disposizioni in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), nonché finanziato con i fondi destinati ai rinnovi contrattuali del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

          2) l'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, interpretato nel senso proposto dalla disposizione in esame, innova l'ordinamento giuridico, in quanto amplia l'ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 3, primo comma, della legge n. 78 del 1983, in base alla quale l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna spetterebbe unicamente al personale militare incardinato nell'organico dei comandi, enti, reparti e unità di campagna indicati dallo stesso articolo 3, primo comma, e non anche al personale militare

 

Pag. 4

che, pur essendo impiegato nello stesso contesto ambientale e avendo un legame amministrativo con i richiamati reparti operativi, tuttavia non ne fa parte.
      Il secondo periodo della disposizione in esame dispone che, comunque, vengano fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4, comma 1, prevede che il 25 per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, sia riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. La disposizione estende ai congiunti del personale delle Forze armate quanto già previsto per gli orfani del personale della pubblica sicurezza deceduto in servizio e per causa di servizio, a favore dei quali l'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, riserva un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza. L'intervento normativo, armonizzando la disciplina relativa alle Forze armate con quella in vigore per le Forze di polizia, è in linea con la recente evoluzione normativa intesa alla completa equiparazione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate.
      Il comma 2 estende la riserva dei posti di cui al comma 1 anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti, nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri.
      L'articolo 5 prevede modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e alla tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituita dalla tabella 4 allegata al citato decreto legislativo n. 490 del 1997.
      In particolare, il comma 1, lettera a), è inteso a modificare la denominazione dei ruoli normale e speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, uniformandola a quella dei paritetici Corpi di commissariato della Marina e dell'Aeronautica in ragione dell'analogo profilo formativo, di stato e d'impiego del personale appartenente a tali Corpi. La modifica è solo formale, in quanto l'unificazione dei precedenti distinti corpi di amministrazione e di commissariato dell'Esercito è già stata operata nel 1997, epoca del riordino.
      Il comma 1, lettera b), prevede che il computo del periodo di ferma obbligatoria contratta dagli ufficiali sia sospeso durante l'aspettativa per motivi privati, il congedo straordinario senza assegni ovvero l'aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e l'aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti. Gli obblighi di servizio costituiscono lo strumento che permette all'amministrazione della Difesa di conservare risorse umane qualificate per un periodo di tempo ritenuto congruo, a fronte dell'investimento sostenuto per la loro formazione. La disposizione è volta a rendere effettivi tali obblighi di servizio contratti dall'ufficiale, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 490 del 1997.
      Il comma 1, lettera c), prevede che gli obblighi di comando o imbarco ai fini dell'avanzamento al grado superiore possano essere svolti non solo presso enti, reparti e comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche.
      Il comma 1, lettera d), è inteso a valorizzare l'iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito reclutati con il grado di sottotenente ovvero di tenente, stabilendo, per tutti, che la valutazione conseguita al termine del corso di applicazione sia considerata ai
 

Pag. 5

fini della determinazione dell'ordine di anzianità in ruolo.
      Il comma 1, lettera e), in materia di reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica, individua il titolo universitario il cui conseguimento o mancato conseguimento condiziona l'applicazione delle disposizioni sui trasferimenti di ruolo d'autorità al termine dei corsi dell'Accademia aeronautica, di cui all'articolo 28, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 490 del 1997.
      Il comma 1, lettera f), numero 1), è inteso a consentire il transito nei ruoli normali dei Corpi sanitari, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso delle lauree e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione previste per l'accesso a tali ruoli.
      Il comma 1, lettera f), numero 2), è inteso a riunire nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture, attualmente appartenenti al Corpo delle armi navali o ad altri Corpi della Marina. Il settore infrastrutture della Marina ha operato, a partire dal 1897, con il concorso di ufficiali del genio dell'Esercito, che sono distaccati presso le direzioni del genio per la Marina e presso la direzione generale dei lavori e del demanio (regi decreti n. 421 del 1897 e n. 840 del 1932). La contrazione degli organici degli ufficiali dell'Esercito conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 490 del 1997 e i successivi più recenti interventi di riduzione delle consistenze del personale militare in servizio hanno determinato una situazione di sensibile sofferenza nel delicato settore infrastrutture della Marina, dovuta alla difficoltà di reperire personale idoneo a ricoprire i vari incarichi. Per far fronte a questa situazione, nel 1999 la Marina ha reclutato, in via sperimentale, giovani laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o, in architettura, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997, immettendo i vincitori dell'unico concorso nei due Corpi del genio navale e delle armi navali, per questioni legate agli organici. Tali ufficiali, per i quali è previsto un identico sviluppo di carriera, sono stati selezionati con gli stessi criteri e requisiti, hanno seguito lo stesso iter formativo, sono stati tutti impiegati presso enti della stessa tipologia, per svolgere incarichi analoghi. L'unico fattore di distinzione tra loro è dato dall'appartenenza formale all'uno o all'altro Corpo. A partire dall'anno 2006, grazie anche alla possibilità offerta dall'aumento dell'organico degli ufficiali determinato dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 215 del 2001, la Marina ha proceduto a reclutare tali ufficiali nel solo Corpo del genio navale, continuando, peraltro, a impiegare, nel corso dell'ultimo lustro, presso la direzione generale dei lavori del demanio nonché presso le direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, alcuni ufficiali laureati in ingegneria appartenenti al Corpo delle armi navali, reclutati a suo tempo mediante i corsi normali dell'accademia militare. Alla luce della mutata situazione organica dei vari Corpi e in base alle risultanze della sperimentazione condotta, la disposizione in esame risponde all'esigenza di riunire nel solo ruolo normale del Corpo del genio navale gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture appartenenti al Corpo delle armi navali o ad altri Corpi della Marina, che, in possesso di adeguato titolo di studio, abbiano operato per un congruo periodo presso tale settore di attività.
      Il comma 1, lettera g), è inteso a prorogare, fino all'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardanti la ripartizione tra i ruoli di provenienza del numero delle promozioni annuali ai vari gradi dei ruoli unificati, la determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali con decreto ministeriale, l'aliquota unica di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli normali in luogo delle tre previste a regime formate sulla base dell'anzianità di grado, le promozioni cicliche, le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo
 

Pag. 6

speciale delle armi dell'Arma aeronautica, già prorogate fino all'anno 2009 dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, che ha introdotto l'articolo 60-bis citato.
      Riguardo all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli normali, il decreto legislativo n. 490 del 1997 ha introdotto un sistema innovativo di avanzamento cosiddetto «per fasce», che prevede la suddivisione degli ufficiali da valutare in tre aliquote, formate in base alle diverse anzianità rivestite nel grado di tenente colonnello, con un numero di promozioni «riservato» per ciascuna fascia. L'inserimento nella prima fascia avviene una sola volta e la mancata promozione comporta l'inserimento, l'anno successivo, nell'aliquota di valutazione relativa alla seconda fascia. Nel caso di mancata promozione in ciascuno degli anni di prevista permanenza nella seconda fascia, per l'inserimento nella terza fascia devono trascorrere alcuni anni, durante i quali gli ufficiali interessati non sono più valutati. Questo sistema è inteso a garantire una più rapida progressione di carriera dei più meritevoli (prima fascia), a salvaguardare le aspettative di carriera per la fascia media (seconda fascia), considerato che si tratta di ufficiali provenienti in massima parte dalle accademie militari e in possesso di titoli culturali e professionali di rilievo, a offrire, infine, l'opportunità di poter raggiungere il grado di colonnello anche agli «anziani» (terza fascia), per non mortificarne le aspettative e mantenerne viva la motivazione contro il rischio di «appiattimento» causato da un lunghissimo periodo di impiego nello stesso grado. Trattandosi di un sistema totalmente innovativo rispetto alla disciplina precedente, al fine di salvaguardare le aspettative di carriera degli ufficiali in servizio evitando eventuali scavalcamenti nel ruolo non giustificati dalle effettive qualità dei soggetti interessati, il decreto legislativo n. 490 del 1997 ne ha rinviato l'entrata in vigore al trascorrere di un periodo transitorio inizialmente previsto in otto anni, poi prorogato fino al 2009 dalla legge n. 299 del 2004. La disciplina transitoria prevede che i tenenti colonnelli che raggiungono l'anzianità di grado determinata dalle tabelle annesse allo stesso decreto legislativo n. 490 del 1997 siano inseriti in un'unica aliquota di valutazione e, se non promossi, siano rivalutati ogni anno, insieme con gli ufficiali aggiunti annualmente in prima valutazione, concorrendo tutti insieme per il numero massimo di promozioni attribuibili nell'anno. Dall'osservazione delle concrete dinamiche di avanzamento degli ufficiali dei ruoli normali si è evidenziata la necessità di prorogare ulteriormente tale periodo transitorio fino all'anno 2015.
      Il comma 1, lettera h), numeri 1) e 2), prevede disposizioni in materia di collocamento del personale in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) conseguente alla formazione di eccedenze nei gradi di colonnello e di generale, chiarendo le modalità di calcolo di tali eccedenze e disponendo il collocamento in detta posizione al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
      Il comma 1, lettera h), numero 3), in relazione alla modifica prevista dal comma 1, lettera d), numero 2), elimina il riferimento all'impiego esclusivo di ufficiali del genio dell'Esercito presso le direzioni del genio militare per la Marina.
      Il comma 1, lettera i), è inteso a sostituire la nota [a], apposta in calce al quadro VIII della tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardante l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale della Marina, al fine di integrarne il testo nella parte in cui, nel determinare il numero di promozioni a scelta al grado di capitano di vascello da effettuare annualmente, nell'ambito di un ciclo di tre anni, nulla dispone con riguardo al primo anno. La mancata previsione è frutto di un mero errore materiale, atteso che la nona colonna dello stesso quadro VIII prevede che debba comunque essere effettuata annualmente almeno una promozione al grado di capitano di vascello.
      Il comma 2 reca una modifica alla tabella n. 1 allegata alla legge n. 113 del 1954, come da ultimo sostituita dalla tabella 4 allegata al citato decreto legislativo n. 490 del 1997, per adeguare tale normativa
 

Pag. 7

a quanto disposto dal comma 1, lettera a), dell'articolo in oggetto, relativamente al Corpo di commissariato.
      L'articolo 6 prevede modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
      In particolare, il comma 1, lettere a) e f), prevede disposizioni relative al ciclo formativo degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma. La disciplina attuale - risultante in parte dal rinvio all'articolo 25 del decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardante gli ufficiali dell'Esercito, previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 298 del 2000 - prevede la frequenza, dopo il corso d'accademia, di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, necessario per completare il ciclo di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza. L'iscrizione in ruolo, nel grado di tenente, avviene combinando i punteggi ottenuti a conclusione del corso d'accademia e del corso di applicazione, senza tenere in alcun conto le valutazioni conseguite al termine del corso di perfezionamento. Le disposizioni introdotte, nel confermare tale articolazione, prevedono che la rideterminazione dell'ordine di anzianità in ruolo avvenga anche sulla base delle valutazioni al termine del corso di perfezionamento.
      Il comma 1, lettera b), è inteso ad estendere agli ufficiali dell'Arma le disposizioni sugli obblighi di servizio degli ufficiali appartenenti ai Corpi sanitari delle Forze armate, nonché sulla sospensione del computo della ferma obbligatoria durante i periodi di aspettativa per motivi privati, di congedo straordinario senza assegni ovvero di aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e di aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti, introdotte nel decreto legislativo n. 490 del 1997 dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
      Le lettere c), e), g), numero 5), e h) del comma 1 sono intese a modificare il sistema di avanzamento al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri, trasformandolo da avanzamento a scelta in avanzamento ad anzianità. Nell'ambito delle procedure di avanzamento al grado superiore dei capitani dei ruoli normale e speciale, attualmente è previsto un sistema di promozione a scelta che incide sul preesistente ordine di ruolo degli ufficiali, essendo l'anzianità relativa modificata in base all'ordine di merito della graduatoria di avanzamento (articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 298 del 2000). La valutazione effettuata ai fini di tale avanzamento riguarda periodi di impiego degli ufficiali relativamente brevi (nove anni per il ruolo normale e quindici anni per il ruolo speciale), con la conseguenza che giudizi non apicali riportati in una fase iniziale della carriera costituiscono, di fatto, elementi di differenziazione meritocratica difficilmente riassorbibili nel prosieguo della carriera, perché incidono su una graduatoria che può avere, non di rado, riflesso anche sugli avanzamenti nei successivi gradi. Tale effetto incide negativamente sulla motivazione al lavoro degli ufficiali interessati, con conseguenti riflessi sul rendimento e sulla disponibilità alla mobilità, parametri che influenzeranno l'impegno dell'ufficiale per tutto il lungo periodo di servizio ancora da assolvere, pari a ventisei anni per il ruolo normale e a diciotto anni per il ruolo speciale. In tale quadro, la disposizione in esame prevede l'adozione del sistema di avanzamento ad anzianità dei capitani dei ruoli normale e speciale. Tale sistema di avanzamento assicura, comunque, come in tutti i casi in cui è adottata la stessa metodologia di scrutinio, il necessario filtro attraverso la possibilità della commissione di avanzamento di adottare un giudizio di «non idoneità» nei confronti di quegli ufficiali che abbiano dimostrato di non possedere le qualità professionali per ben adempiere alle funzioni del grado superiore. Di conseguenza, risulta posticipato, rispettivamente per il ruolo normale e per il ruolo speciale, al ventesimo e al ventinovesimo anno di impiego il momento della prima valutazione
 

Pag. 8

a scelta (avanzamento da tenente colonnello a colonnello), con evidente possibilità di apprezzare prestazioni professionali rese in un più ampio arco temporale e in un maggior numero di incarichi e positivi riflessi sul rendimento in servizio per effetto della maggiore motivazione del personale in vista del conseguimento del grado di colonnello. La disposizione, peraltro, non incide né sulle valutazioni già effettuate né sulla tempistica della progressione in carriera degli ufficiali ancora da valutare, che mantengono quindi l'attuale scansione temporale degli avanzamenti di grado. Giova, infine, evidenziare come tale modifica non produca effetti dirompenti rispetto a quelli conseguenti all'applicazione della normativa vigente, dal momento che, secondo le attuali previsioni del decreto legislativo n. 298 del 2000, il numero di promozioni al grado di maggiore (52 per il ruolo normale e 49 per il ruolo speciale) è superiore alle unità che ne compongono la base di alimentazione teorica (50 per il ruolo normale e 47 per il ruolo speciale) e i capitani che non ottengono la promozione a scelta nelle prime due valutazioni sono, comunque, promossi «ad anzianità» al terzo scrutinio.
      Il comma 1, lettera d), in analogia con quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente disegno di legge, per le altre Forze armate, prevede che gli obblighi di comando o imbarco ai fini dell'avanzamento al grado superiore possano essere svolti non solo presso enti, reparti e comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche.
      Il comma 1, lettera g), numeri 1), 2), 3) e 4), è inteso a introdurre disposizioni transitorie, a partire dal 2010 e fino a tutto il 2017, per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 298 del 2000 prevede che tale avanzamento avvenga previa suddivisione del personale da valutare in tre distinte aliquote (comunemente denominate «fasce»), formate sulla base delle anzianità di grado possedute al 31 dicembre di ciascun anno. Tale procedura, adottata in analogia con quanto già previsto, per le altre Forze armate, dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 490 del 1997, oltre a conseguire un più elevato tasso di avanzamento complessivo (grazie a promozioni operate su più anni e non ad una graduatoria unica), senza incidere sui volumi organici, consente di riconoscere ai tenenti colonnelli non promossi la possibilità di migliorare la propria posizione, nel passaggio da una fascia all'altra, e di essere promossi in ulteriori due momenti della vita professionale. Nell'applicazione pratica, tuttavia, tale meccanismo di avanzamento ha talvolta ingenerato, negli ufficiali non promossi in prima fascia, l'avvertita sensazione di «fine carriera» e, quindi, una forte demotivazione, con difficoltà di impiego. Le disposizioni transitorie riducono da tre a due le aliquote di valutazione: la prima, per i tenenti colonnelli con anzianità di grado non superiore a otto anni e per un massimo di quattro valutazioni; la seconda (erede dell'attuale terza), per i tenenti colonnelli con anzianità di grado superiore a tredici anni. In particolare, il regime transitorio previsto mira a conservare invariato il volume organico dei colonnelli (321 unità), riducendo il numero totale di promozioni annue a 27, delle quali 24 in prima aliquota e 3 in seconda. Particolare attenzione richiede, inoltre, la gestione della procedura relativa al biennio 2008-2009, che deve necessariamente contemperare l'introduzione dal 2010 del citato nuovo sistema con l'esigenza di garantire le aspettative degli ufficiali che, valutati e non promossi per la prima volta negli anni 2006 e 2007, attendono, sulla base della normativa vigente, di essere rivalutati in seconda aliquota rispettivamente negli anni 2008 e 2009, con concrete possibilità di essere promossi. Ne consegue che, nel 2008 e nel 2009, si dovranno mantenere le tre aliquote, incrementando la prima secondo il nuovo modello (a 24 promozioni) e riservando la seconda (12 promozioni) ai citati ufficiali. Il nuovo regime transitorio non comporta oneri nella considerazione
 

Pag. 9

che viene mantenuto immutato il volume organico nel grado di colonnello (321 unità). Tale limite numerico risulta rispettato sia a partire dal 2010, grazie alla riduzione delle promozioni annue complessive (da 29,5 a 27), sia nel breve periodo 2008-2009, in cui le 12 promozioni della seconda aliquota costituiscono, di fatto, la prosecuzione delle procedure di avanzamento già realizzate, nel 2006 e nel 2007, con il sistema previgente. Anche in tale fase, infatti, il temporaneo incremento delle promozioni è integralmente compensato con la previsione della successiva diminuzione da 29,5 a 27 delle promozioni annue complessive sino al 2017.
      In tale contesto, per garantire un armonico sviluppo dei ruoli e superare contingenti anomalie risultanti da immissioni disomogenee, il comma 1, lettera g), numero 6), proroga, sino al 31 dicembre 2016 compreso, il regime transitorio di cui al comma 14 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 298 del 2000, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, in relazione a indifferibili esigenze istituzionali, possano essere modificati il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione, le permanenze minime nei gradi, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, fermi restando i volumi organici complessivi.
      Il comma 2 precisa che dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c), e), g), numero 5, e h), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché il numero delle promozioni risultanti con il nuovo regime è e rimarrà uguale a quello del regime previgente.
      L'articolo 7 è inteso a integrare la disciplina in materia di aspettativa per riduzione quadri (ARQ), coniugando le esigenze funzionali delle Forze armate con quelle del personale interessato.
      In particolare, il comma 1, lettera a), prevede che le eccedenze che si verificano nei gradi di generale e di colonnello possano essere eliminate anche attraverso il collocamento in ARQ, a domanda, del personale con anzianità contributiva pari a quaranta anni o che si trovi a cinque anni dal limite di età.
      Il comma 1, lettera b), prevede l'esclusione dal collocamento in ARQ degli ufficiali che ricoprano posizioni di particolare livello in ambito internazionale (alti comandi NATO e internazionali).
      Il comma 2 è inteso a risolvere dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione dell'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224. Tale disposizione prevede che al personale in ARQ «competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio». L'articolo in esame è diretto a chiarire che gli assegni da corrispondere sono da intendere comprensivi delle sole indennità fisse e continuative percepite dal personale alla vigilia del transito in ARQ e non anche di quelle derivanti da nuovi istituti retributivi introdotti successivamente.
      Il comma 3 è inteso a risolvere dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, chiarendo che nei benefìci spettanti agli ufficiali in ARQ cessati a domanda dal servizio permanente rientrano tutti i benefìci legati al raggiungimento del limite di età, di cui al comma 3 dello stesso articolo 43. Ciò in ragione del fatto che la ratio della norma in questione è proprio quella di equiparare a tutti gli effetti il militare che cessi a domanda dalla posizione dell'ARQ a quello che permanga in tale posizione fino al raggiungimento dei limiti di età. La conferma di ciò è fornita, tra l'altro, anche dal comma 5 del medesimo articolo 43, concernente la diversa fattispecie del collocamento in ausiliaria a domanda degli ufficiali che si trovino a non più di quattro anni dal limite di età, il quale prevede:

          1) la corresponsione agli ufficiali in questione del medesimo trattamento economico spettante agli ufficiali in ARQ collocati in congedo a domanda, ai sensi del comma 4, ossia di quello riconosciuto a coloro i quali cessano dal servizio per limiti di età, a norma del comma 3;

 

Pag. 10


          2) l'equiparazione, a tutti gli effetti, del collocamento in ausiliaria a domanda con la cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.

      Quest'ultima precisazione, unita alla prima statuizione che rinvia alla disciplina degli ufficiali che cessano a domanda dall'ARQ, conferma che anche per tale ultima categoria di personale il collocamento in congedo, anche se a domanda, vada comunque considerato corrispondente, sotto ogni profilo, a quello per il raggiungimento dei limiti di età.
      Il comma 4 è inteso a consentire al personale in ARQ di poter usufruire immediatamente dei rimborsi e delle indennità per il trasferimento di mobili e masserizie dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto, estendendo l'ambito di applicazione dell'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, che attualmente consente di corrisponderli al solo personale collocato a riposo. Il personale in questione potrà anticipare il proprio trasferimento al domicilio eletto all'atto del transito in ARQ o, comunque, nell'arco dell'intero periodo da trascorrere nella citata posizione. L'applicazione del beneficio è ammessa una sola volta e non può essere nuovamente richiesta all'atto del definitivo collocamento in congedo. Le disposizioni in esame, prevedendo una mera anticipazione dell'esercizio di diritti comunque spettanti in periodi successivi, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esse, peraltro, agevolano la liberazione degli alloggi di servizio eventualmente occupati dagli interessati.
      Il comma 5 estende al coniuge dell'ufficiale collocato in ARQ il diritto al trasferimento nella sede di servizio più vicina alla località in cui il militare ha eletto domicilio, attualmente riconosciuto dall'articolo 2, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, solo al coniuge del militare in servizio permanente effettivo. Anche questo diritto può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio, e non può essere nuovamente esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo.
      L'articolo 8 prevede modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare non direttivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
      In particolare, il comma 1, lettera a), in materia di reclutamento nel ruolo dei marescialli, prevede:

          1) le riserve di posti a favore dei congiunti del personale deceduto in servizio e dei frequentatori delle scuole militari;

          2) il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado quale requisito per la partecipazione ai concorsi;

          3) l'immissione nel ruolo dei marescialli del personale proveniente dai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente con la medesima decorrenza dell'immissione del personale proveniente dall'esterno, per gli allievi che hanno superato lo stesso corso di formazione della durata di due anni accademici, e con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dall'esterno, per gli allievi che non hanno superato il corso ovvero che hanno superato corsi di durata inferiore.

      Il comma 1, lettera b), interviene in materia di avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti. La disciplina attualmente in vigore prevede che siano inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore coloro che alla data del 31 dicembre abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 196 del 1995 e all'articolo 33 del decreto legislativo n. 198 del 1995. In base a tali previsioni il personale per essere valutato deve, a seconda della Forza armata, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio ed imbarco previsti dalle tabelle «C1», «C2» e «C3» allegate al decreto legislativo n 196

 

Pag. 11

del 1995. L'intervento normativo è volto a stabilire che i periodi minimi in parola possano, invece, essere determinati dal Capo di stato maggiore di Forza armata, in modo da assicurare il necessario carattere di flessibilità al sistema, in relazione alle reali esigenze di impiego del personale.
      L'articolo 9 dispone una modifica al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, volta a prevedere, come per le altre Forze armate, che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esami che il personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti deve compiere ai fini dell'avanzamento al grado superiore, attualmente previsti dalla tabella «D» del decreto legislativo n. 198 del 1995, siano invece determinati dal Comandante generale dell'Arma.
      L'articolo 10 è volto ad estendere al personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente e musicisti, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma e delle Forze armate, e corrispondenti ruoli e categorie dell'Arma dei carabinieri, la disciplina che prevede l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali in caso di decesso ovvero di inabilità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività addestrative e operative. L'esigenza è venuta alla luce in occasione dell'episodio accaduto il 31 maggio 2005 in Iraq, riguardante l'equipaggio di un elicottero, composto da due ufficiali e due sottufficiali, che nella fase di rientro da una missione di aviotrasporto di personale è precipitato nella notte causando la morte dei quattro militari a bordo. A seguito del tragico evento, agli ufficiali deceduti è stata conferita la promozione al grado superiore ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e dell'articolo 37 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i quali prevedono, in caso di infermità o di decesso per servizio, l'attribuzione della promozione al grado superiore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, senza che sia richiesta la sussistenza delle condizioni previste per l'avanzamento. Non è stato possibile, invece, conferire analoga promozione ai sottufficiali deceduti, perché la normativa vigente in materia di avanzamento in particolari condizioni e per meriti eccezionali a favore del personale militare dei ruoli non direttivi, prevista dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, per l'Arma dei carabinieri, richiede, quale presupposto applicativo, l'aver maturato le condizioni per l'avanzamento, presupposto non sussistente per i due sottufficiali in questione. La disposizione è intesa a sanare tale disparità di trattamento riferita a categorie di personale, ufficiali, sottufficiali e volontari, tutte impegnate in maniera sinergica e congiunta nelle medesime operazioni ad alta intensità di rischio e negli stessi teatri operativi, prevedendo anche per il personale militare non direttivo, nelle medesime circostanze, la promozione al grado superiore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza ovvero, per i primi marescialli, al grado di sottotenente dei ruoli speciali degli ufficiali, con mantenimento del trattamento economico eventualmente più favorevole.
      L'articolo 11 è inteso a modificare la legge 20 febbraio 2006, n. 79, che prevede l'istituzione del profilo di docente presso la scuola di lingue estere dell'Esercito. In particolare, è modificato il requisito per la partecipazione al concorso riservato, in fase di prima attuazione della legge, ai docenti che hanno svolto in passato attività di insegnamento di lingue estere presso la scuola dell'Esercito, portandolo da quattrocento settimane nel decennio precedente alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande a trecentododici settimane.
      L'articolo 12 prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sia
 

Pag. 12

adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento delle scuole militari dell'Esercito («Nunziatella» e «Teuliè»), prevedendo, altresì, i titoli di merito per l'ammissione del personale proveniente dalle predette scuole ai corsi dell'Accademia militare. La disposizione si pone in linea con le analoghe previsioni relative alla scuola navale militare «Francesco Morosini» e alla scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»
      L'articolo 13 è inteso a integrare talune disposizioni della legge 10 ottobre 2005, n. 207, istitutiva della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero. In particolare, è prevista, nel caso di conferimento alla memoria, in mancanza di congiunti, la consegna al reparto di appartenenza dell'insignito. È, altresì, stabilito che del conferimento della Croce d'onore sia data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale, previsto dall'articolo 53 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dell'amministrazione di appartenenza dell'insignito e che la consegna abbia luogo in occasione di una festa nazionale.
      L'articolo 14 prevede che della concessione delle medaglie al valor militare e della croce di guerra al valor militare sia data notizia anche nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.
      L'articolo 15 è inteso a modificare talune disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 25, riguardante l'Ordine Militare d'Italia. In particolare, è modificata la composizione del Consiglio dell'Ordine in modo che l'Arma dei carabinieri, elevata al rango di Forza armata dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, assuma in seno al Consiglio stesso una collocazione autonoma, al pari delle altre Forze armate. È, altresì, stabilito che del conferimento delle decorazioni dell'Ordine sia data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza dell'insignito e che la consegna abbia luogo in occasione di una festa nazionale e sia effettuata, nel caso di conferimento alla memoria, in mancanza di congiunti, al reparto di appartenenza dell'insignito.
      L'articolo 16 prevede disposizioni transitorie riferite all'articolo 25 del decreto legislativo n. 490 del 1997, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del presente disegno di legge, riguardante l'iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, all'articolo 28, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 490 del 1997, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), riguardante l'iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica.
      L'articolo 17 dispone, in relazione alle modifiche previste dall'articolo 5, comma 1, lettera f), numero 2), riguardante il ruolo degli ufficiali del Corpo del genio navale della Marina, l'abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, e dell'articolo 15, comma 4, del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, al fine di eliminare le vigenti preclusioni all'impiego del personale della Marina nel settore infrastrutture della Forza armata.
 

Pag. 13